diritto di abitazione compete al coniuge nella successione necessaria, non in quella legittima


 

Not. Cristina Sechi, csechi@notariato.it

09.02.2002

 

Una recente sentenza del Tribunale di Milano, in tema di divisione  ereditaria ex art. 720, c.c., accoglie la domanda dell'attrice (figlia del de cuius)  nei confronti della matrigna, titolare del diritto di abitazione e, non essendo l'appartamento divisibile, non solo ne ordina la vendita all'asta, ma impone  alla vecchietta (invalida ed in misere condizioni), l'obbligo di pagare  alla figliastra un'indennità di occupazione, per tutto il periodo che la poveretta ha abitato la casa dopo la morte del marito!

 

La motivazione si basa sulla considerazione che il diritto di abitazione del coniuge è previsto dall'art. 540, c.c., in tema di successione necessaria,  e non dall'art. 581, c.c., in tema di successione legittima.

 

La sentenza del Tribunale di Milano richiama  la Cass. 06.04.2000, n. 4329, che si limita, tuttavia, ad affermare che il diritto di abitazione va computato, nelle successioni legittime, nella quota del coniuge, e non va a questa aggiunto.

 

Ma non arriva a delle conclusioni così aberranti.

 

La vecchietta mi ha chiamato l'altro giorno, piangendo, perchè era stato da lei l'ufficiale giudiziario.

 

 


 

Not. Aldo Gargano, agargano@notariato.it

10.02.2002

 

La cosa più strana è che nel mentre il diritto di abitazione spetta anche "contro" (ex art. 540, c.c.) la volontà del testatore, secondo la sentenza da Te citata e che non condivido, non spetterebbe proprio quando è lo stesso legislatore a regolare la successione!

 

Non solo: il diritto di abitazione spetta al coniuge putativo (ex art. 584, c. 1, c.c.) e non - secondo detta sentenza - al coniuge legittimo.

 

Se non hai sonno e Ti interessa un approfondimento delle questioni mi autocito ne "Il coniuge superstite: un erede scomodo? I diritti di uso e di abitazione" in Riv. not., 1980, pag. 1620; in Diritto di Famiglia - A. e M. Finocchiaro, Ed. Giuffrè, 1984, pag. 2296 sgg.”

 

 


 

Not. Cristina Sechi, csechi@notariato.it

10.02.2002

 

Effettivamente, dalla sentenza della Cassazione 06.04.2000, n. 4329, in Vita not., 2001, pag. 141, da una motivazione alquanto confusa si potrebbe arguire che nelle successioni legittime il diritto di abitazione non spetti!

 

Sarà quindi opportuno raccomandare a tutti i clienti sposati di diseredare i rispettivi coniugi,  se vogliono rendere reciprocamente inattaccabile   il  diritto di abitazione sulla casa e di uso sui mobili, previsto "solo" dall'art. 540, c.c., avvertendoli che, in caso contrario, essi rischieranno di subire la  stessa sorte già capitata  alla mia cliente.

 

Ma la riforma del diritto di famiglia del 1975 non aveva avuto, tra i suoi scopi principali, quello di  tutelarne i membri più deboli,  eliminando, tra l'altro, quell'obbrobriosa disposizione  contenuta nell'art. 547, c.c. (soddisfacimento delle ragioni del coniuge), che consentiva agli eredi, con quattro lire, di buttare fuori di casa persone il più delle volte anziane e senza mezzi?